Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD CENTRO
CULTURALE RAY, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e
utilizzando le linee guida pubblicate dal CSEN APS.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD, indipendente dalla
disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere
aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi
Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del
CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è quello di di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che
assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati e garantiscano l’uguaglianza e l’equità,
nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla
homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al
Safeguarding Office del CSEN raggiungibile via mail all’indirizzo salvaguardia@csen.it, insieme alla
nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla
ASD/SSD.
Il Responsabile per il centro Ray ASD è nominato nella persona di Antonella Minesi, con mail di riferimento centroray@gmail.com
Diritti e doveri
A tutti i tesserati e tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,
orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica,
intellettiva, relazionale o sportiva; - a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato
sportivo.
Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in
forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli
indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello,
per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dal
CSEN APS
Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
- l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la
sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità
e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato
attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; - l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento,
schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente
o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del
tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere un’attività fisica
inappropriata oppure forzare alla pratica tesserati ammalati, infortunati o comunque doloranti. - la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale,
sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti
possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché
richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere
od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante
o umiliante; - l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto
o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. - Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei
doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o
condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che
venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel
persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del
tesserato; - l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed
emotivo; - l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti
di riti contrari al buon costume; - il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo
individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri
strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di
uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche
consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un
tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra
cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, diffusione di notizie infondate,
minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); - i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona
e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
L’ASD oppure il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni,
con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché
per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere possibilmente indipendente dalle
cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano
esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno della ASD/SSD svolge funzioni di vigilanza circa
l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali
segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni
ispettive.
Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell’ASD/SSD sulle questioni di
safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i
membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure
per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni
riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo
riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata
conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei
tesserati.
Uso degli spazi dell’Associazione
Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente ai
tesserati dell’ASD/ CENTRO CULTURALE RAY
Inclusività
L’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive
dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità,
età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
L’ASD si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista
economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione
anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni
con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri
tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD tramite comunicazione a voce o via posta
elettronica all’indirizzo email centroray@gmail.com La password di accesso a tale indirizzo email sarà
in possesso esclusivamente del Responsabile.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al
Safeguarding Office CSEN per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie
all’indirizzo email salvaguardia@csen.it
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza
alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di
vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne
costituisce parte integrante - violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello tale da compromettere il rapporto di
fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei
confronti dei destinatari del presente modello; - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra
l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del
ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di
imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo
all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta
dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno
eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di
responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le
altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello
attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello,
inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della
documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono
essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello
stesso. Ai fini del precedente punto:
- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore
che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela
dei tesserati e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione
di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme
alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna; - incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo,
durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o
violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei
tesserati e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza
esterna; - incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda
fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato
i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati
condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-
undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la
distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle
informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che
devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione
dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei
collaboratori retribuiti”.
Obblighi informativi e altre misure
L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla
homepage del sito istituzionale (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet).
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione
deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e
volontari. L’Associazione deve informare il tesserato del presente modello e del nominativo e dei
contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare
la segnalazione.
L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office del CSEN APS raggiungibile
all’indirizzo mail salvaguardia@csen.it . L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di
idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati con riferimento alle specifiche
misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in
occasione di manifestazioni sportive.
L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dal
CSEN APS.
Adottato il 18 ottobre 2024